Sentenza 422/2006 (ECLI:IT:COST:2006:422)
Massima numero 30842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
06/12/2006; Decisione del
06/12/2006
Deposito del 19/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico non trasformati in fondazioni - Attribuzione alla Giunta regionale del controllo sulle attività di ricerca - Ricorso del Governo - Ingiustificata interferenza sull'attività di vigilanza affidata dalla normativa statale al Ministero della salute - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Norme della Regione Lazio - Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di diritto pubblico non trasformati in fondazioni - Attribuzione alla Giunta regionale del controllo sulle attività di ricerca - Ricorso del Governo - Ingiustificata interferenza sull'attività di vigilanza affidata dalla normativa statale al Ministero della salute - Illegittimità costituzionale.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2. Tali norme, e segnatamente la prima (la seconda, in realtà, si limita ad estendere la stessa disciplina agli IRCCS già riconosciuti, per i quali sia in corso il procedimento di conferma del riconoscimento), fatta formalmente salva la vigilanza del Ministro della salute (nonché l'attività di controllo sugli organi dei medesimi Istituti), affidano alla Giunta regionale il controllo sulle attività di ricerca, che, in base all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, è svolto in sede ministeriale. In tal modo, si dà vita ad un'interferenza sull'attività di vigilanza che la normativa statale affida al Ministero della salute, senza alcuna ragione giustificativa. In virtù, infatti, del collegamento tra l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003 (la norma espressamente richiamata dalla censurata disposizione regionale) e l'art. 12-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il controllo del Ministro della salute sulle attività di ricerca degli IRCCS ha come scopo la verifica della loro rispondenza al programma nazionale di ricerca sanitaria predisposto dal medesimo Ministero.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 13, comma 1, lettera b), e 14, comma 3, della legge della Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2. Tali norme, e segnatamente la prima (la seconda, in realtà, si limita ad estendere la stessa disciplina agli IRCCS già riconosciuti, per i quali sia in corso il procedimento di conferma del riconoscimento), fatta formalmente salva la vigilanza del Ministro della salute (nonché l'attività di controllo sugli organi dei medesimi Istituti), affidano alla Giunta regionale il controllo sulle attività di ricerca, che, in base all'art. 8, comma 3, del d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, è svolto in sede ministeriale. In tal modo, si dà vita ad un'interferenza sull'attività di vigilanza che la normativa statale affida al Ministero della salute, senza alcuna ragione giustificativa. In virtù, infatti, del collegamento tra l'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 288 del 2003 (la norma espressamente richiamata dalla censurata disposizione regionale) e l'art. 12-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il controllo del Ministro della salute sulle attività di ricerca degli IRCCS ha come scopo la verifica della loro rispondenza al programma nazionale di ricerca sanitaria predisposto dal medesimo Ministero.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
23/01/2006
n. 2
art. 13
co. 1
legge della Regione Lazio
23/01/2006
n. 2
art. 14
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/10/2003
n. 288
art. 8
co. 3