Sentenza 423/2006 (ECLI:IT:COST:2006:423)
Massima numero 30857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  06/12/2006;  Decisione del  06/12/2006
Deposito del 19/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30858


Titolo
Professioni - Norme della Provincia di Bolzano - Abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico - Requisiti per l'ammissione e modalità di svolgimento della prova di esame - Ricorso del Governo concernente disposizioni non menzionate nella deliberazione governativa - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni sollevate nei confronti dei commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, in quanto il verbale della riunione del Consiglio dei ministri, nella quale è stata deliberata l'impugnazione della legge della Provincia di Bolzano n. 8 del 2005, riporta l'approvazione della proposta del Ministro per gli affari regionali, la cui relazione, allegata al verbale medesimo, menziona esclusivamente il comma 2 dell'art. 5 della legge de qua.

- Sull'inammissibilità di questioni sollevate con ricorso del Governo concernenti disposizioni non menzionate nella deliberazione governativa, v. citata sentenza n. 338/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  03/10/2005  n. 8  art. 5  co. 3

legge provincia Bolzano  16/02/1981  n. 3  art. 15  co. 1

legge provincia Bolzano  16/02/1981  n. 3  art. 15  co. 2

legge provincia Bolzano  16/02/1981  n. 3  art. 15  co. 3

legge provincia Bolzano  16/02/1981  n. 3  art. 15  co. 4

legge provincia Bolzano  03/10/2005  n. 8  art. 5  co. 4

legge provincia Bolzano  16/02/1981  n. 3  art. 45  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 33

Costituzione  art. 117

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte