Professioni - Norme della Provincia di Bolzano - Abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico - Requisiti per l'ammissione e modalità di svolgimento della prova - Ricorso del Governo - Riconduzione della disciplina impugnata alla materia delle «professioni» di competenza legislativa concorrente - Estensione di tale competenza alla Provincia di Bolzano, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Invasione della competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di «professioni» - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8, il quale prevede che il maestro odontotecnico è autorizzato ad esercitare l'attività di odontotecnico. Invero, la disciplina relativa all'attività di odontotecnico è riconducibile nell'ambito della materia delle professioni, che l'art. 117, terzo comma, Cost. inserisce tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente, estensibile alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 10 della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, in quanto lo statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano non contempla un'apposita competenza legislativa della Provincia. Restano assorbite le censure di violazione dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 33 della Costituzione.
- In materia di "professioni", v. sentenze n. 153 e n. 40/2006, n. 424, n. 355 e n. 319/2005, n. 353/2003.