Sentenza 11/2023 (ECLI:IT:COST:2023:11)
Massima numero 45309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  29/11/2022;  Decisione del  29/11/2022
Deposito del 02/02/2023; Pubblicazione in G. U. 08/02/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Tributi - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti soldi - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tariffa regionale di accesso agli impianti di proprietà privata (c.d. tariffa al cancello) - Costo da imputare sugli utenti finali - Conteggio, ai fini della sua riduzione, degli introiti percepiti dai titolari degli impianti - Denunciata violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, nonché della riserva di legge statale in materia di tributi e prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255044).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. quarta, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lett. s) ed e), e 119, secondo comma, Cost., dell'art. 16, comma 1, ultimo periodo, della legge reg. Emilia-Romagna n. 23 del 2011, che, nella determinazione della c.d. "tariffa al cancello" - la quale, nella fase finale del ciclo integrato dei rifiuti, deve essere versata a titolo di corrispettivo ai proprietari degli impianti di smaltimento (come i termovalorizzatori) dai comuni che vi conferiscono i rifiuti urbani -, comprende la dizione «e considerando anche gli introiti», in modo da renderne possibile la riduzione mediante lo scomputo dei finanziamenti pubblici a fondo perduto e gli ammortamenti dei costi relativi al capitale fornito dal pubblico. La base normativa della tariffa si rinviene sia nel d.lgs. n. 22 del 1977 - il quale, dando attuazione al principio europeo "chi inquina paga", ha previsto la copertura integrale dei costi relativi al ciclo integrato dei rifiuti -, sia nel d.l. n. 1 del 2012, come conv., sia del d.P.R. n. 158 del 1999; pertanto, essa non determina una violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. In questo contesto normativo, inoltre, la riduzione, a valle, della "tariffa al cancello", determina un minor peso dei costi sostenuti dai comuni e, di conseguenza, permette una riduzione, a monte, della TARI richiesta ai propri cittadini, costituendo una esternalità positiva che può concorrere in modo significativo a spingere la popolazione interessata ad accettare la decisione di realizzare il termovalorizzatore, determinando il successo dell'economia circolare, che presuppone l'attiva cooperazione della popolazione interessata. Va peraltro considerato che, in assenza della suddetta regolazione pubblica, sfruttando le economie di scala, si verificherebbe un abnorme vantaggio per il privato proprietario; considerazione che vale anche con riferimento agli ammortamenti, che la norma regionale consente di inserire nell'ampio genus degli «introiti». La descritta logica della ripartizione dei benefici risponde, del resto, alla consapevolezza della complessità della tutela dell'ambiente, che oggi trova una specifica valorizzazione, «anche nell'interesse delle future generazioni», nel novellato art. 9, terzo comma, Cost. Né, infine, la disposizione impugnata realizza un prelievo coattivo configurabile come un'imposizione tributaria o una prestazione patrimoniale imposta, in quanto essa inerisce esclusivamente al metodo di calcolo matematico della "tariffa al cancello" e si pone su un piano che, di per sé, è concettualmente estraneo a quello evocato dal rimettente. Non vengono, quindi, in questione né l'ambito entro cui si può muovere l'autonomia impositiva regionale - cui, peraltro, non è preclusa, in determinati casi, la possibilità di stabilire, nel rispetto dei principi di coordinamento, tributi propri in materia ambientale -, né il rispetto dei criteri inerenti alla base legale della riserva relativa di cui all'art. 23 Cost. (Precedenti: S. 82/2021 - mass. 43789; S. 16/2017 - mass. 39246).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  23/12/2011  n. 23  art. 16  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119  co. 2

Altri parametri e norme interposte