Professioni - Professioni sanitarie - Norme della Regione Campania - Definizione della figura professionale di musicoterapista e istituzione del relativo «registro professionale regionale» - Ricorso del Governo - Violazione dei principi fondamentali delle leggi statali in materia di competenza concorrente delle «professioni» - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale, in via consequenziale, di ulteriori norme inscindibilmente connesse con quelle dichiarate illegittime.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania del 17 ottobre 2005, n. 18. Le disposizioni impugnate ricadono tutte nel campo riservato allo Stato in forza dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto definiscono un nuovo profilo professionale in materia sanitaria, il musicoterapista, che esegue un particolare tipo di terapia al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici, disciplinano i profili e gli ordinamenti didattici nonché i titoli necessari per l'esercizio della professione e istituiscono il relativo albo. La declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche agli artt. 1, 2 comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge regionale, pur se non oggetto di impugnazione, trattandosi di disposizioni inscindibilmente connesse con quelle dichiarate illegittime.
- In relazione alle affermazioni che debbono ritenersi riservate allo Stato: l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, v. sentenze citate n. 40/2006; n. 424, n. 355 e n. 319/2005; la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, v. sentenza citata n. 153/2006; l'istituzione di nuovi albi, v. sentenze citate n. 40/2006, n. 424 e n. 355/2005.