Sentenza 425/2006 (ECLI:IT:COST:2006:425)
Massima numero 30861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  06/12/2006;  Decisione del  06/12/2006
Deposito del 19/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30860


Titolo
Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Legge della Regione Marche - Rapporto di apprendistato - Previsione della necessità che la formazione teorica si svolga fuori dell'azienda, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di istruzione nonché lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 4, della legge della Regione Marche 25 gennaio 2005, n. 2, censurato, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettere l) e n), e terzo comma, Cost., in quanto stabilisce che la formazione teorica da espletarsi nel corso dell'apprendistato deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione e, comunque, in prevalenza esternamente all'azienda. Infatti, la disciplina dell'apprendistato è costituta da norme che attengono a materie per le quali sono stabilite competenze legislative di diversa attribuzione: mentre la formazione interna alle aziende attiene all'ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in materia di formazione professionale, con interferenze con la materia dell'istruzione, nella quale lo Stato detta le norme generali e i principi fondamentali. E' la stessa legislazione statale, rappresentata dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad attribuire alle Regioni compiti anche normativi in materia di definizione dei profili formativi e dei rapporti tra tali profili e la definizione della formazione. La norma regionale de qua non modifica il monte ore complessivo di formazione fissato dalla legge statale per l'apprendistato professionalizzante e non impone alcuna limitazione al conseguimento della qualifica perseguita agli effetti lavorativi e del prosieguo dell'istruzione.

- Sulla composizione delle interferenze fra competenze legislative di diversa attribuzione mediante il principio di leale collaborazione, v., citata, sentenza n. 50/2005.

- Sulle attribuzioni statali in materia di istruzione v., citate, sentenze n. 286/2006 e n. 279/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  25/01/2005  n. 2  art. 17  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  10/09/2003  n. 276  art. 49    co. 4  lett. a)