Sentenza 426/2006 (ECLI:IT:COST:2006:426)
Massima numero 30862
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  06/12/2006;  Decisione del  06/12/2006
Deposito del 19/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Rendita per inabilità permanente - Cumulo delle inabilità da infortuni o malattie professionali successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000 e di quelle conseguenti ad infortuni o malattie preesistenti - Esclusione - Denunciato eccesso di delega nonché lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto dell'assicurato ad ottenere mezzi adeguati alle esigenze di vita - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, censurato, per contrasto con gli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 Cost., nella parte in cui non consente di procedere ad una valutazione complessiva dei postumi conseguenti ad infortuni sul lavoro o malattie professionali verificatisi prima della entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000 e di quelli intervenuti dopo tale data. Quanto al denunciato eccesso di delega, posto che i criteri direttivi della legge di delegazione devono essere ricostruiti tenendo conto del contesto normativo e che i decreti delegati possono dettare norme che siano coerente sviluppo delle scelte del delegante, la legge di delegazione, nella specie, ha indicato, tra i criteri direttivi, la previsione di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi: ciò non poteva che comportare una profonda revisione del sistema complessivo delle prestazioni economiche da inabilità permanente, tenuto conto che l'originario sistema di calcolo era modellato su parametri mutuati dal meccanismo di calcolo del danno patrimoniale. In ordine all'art. 3 Cost., la separata valutazione degli eventi lesivi ricadenti sotto la disciplina dell'art. 13 rispetto a quelli pregressi è conseguenza di una ragionevole scelta discrezionale e quindi rispettosa del principio di eguaglianza, considerato anche che il fluire del tempo è elemento di per sé idoneo a differenziare le situazioni soggettive. Infine, quanto all'art. 38 Cost., che rimette alla discrezionalità legislativa la determinazione di tempi, modi e misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti costituzionalmente garantiti, l'adeguatezza della tutela assicurata dalla norma contestata deve essere valutata considerando l'innovazione legislativa nel suo complesso e sotto questo aspetto la nuova disciplina appare migliorativa del precedente regime.

- Sulla delega, v., citate, sentenze n. 198/1998 e 117/1997.

- Sulle differenze di disciplina ratione temporis, v., citata, ex plurimis, sentenza n. 342/2006.

- Sulla decisione di fattispecie analoga (art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1993, n. 243), v., citata, ordinanza n. 108/2002.

- Sul criterio che ispira l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, v., citate, sentenze n. 17/1995 e n. 310/1994.

- V., altresì, citata, sentenza n. 71/1990.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  23/02/2000  n. 38  art. 13  co. 6

decreto legislativo  23/02/2000  n. 38  art. 13  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 2

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte