Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Indebita estensione della giurisdizione del giudice tributario in ordine all'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa al calcolo della sanzione con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza per irrazionalità e disparità di trattamento - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale e sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di un nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice remittente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, censurato in riferimento all'art. 102, secondo comma e VI disposizione transitoria della Costituzione e, in via subordinata, in riferimento all'art. 3 Cost. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 144 del 2005, costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata contestata la violazione. Inoltre, è intervenuto il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3 del D.L. n. 12 del 2002, sostituendo i commi 3 e 5 del medesimo, sicché si impone un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate alla luce del mutato quadro normativo.