Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Ritenuta a titolo di imposta sugli interessi prodotti da conti correnti bancari e postali - Applicabilità nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG - Retroattiva estensione, con norma dichiaratamente interpretativa, ai rapporti sorti anteriormente al 1° luglio 1998 - Dedotta violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza ed equità, nonché dell'affidamento del contribuente - Lamentata surrettizia introduzione di un'imposizione nuova rispetto alla normativa applicabile ratione temporis - Questione sollevata sulla base dell'erroneo presupposto secondo cui la disposizione censurata non sarebbe una norma di interpretazione autentica - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sollevata in quanto, nel disporre che l'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 deve intendersi nel senso che la ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale si effettua "anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche", si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 23, 76, 77, primo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., avendo natura non interpretativa ma innovativa e retroattiva. Il rimettente muove dall'erronea premessa che gli enti pubblici, compresi i Comuni, che l'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 dichiara "non soggetti all'imposta" sul reddito delle persone giuridiche, siano da qualificare come soggetti esclusi dall'imposta e, pertanto non possano essere annoverati tra i "soggetti esenti", per i quali l'art. 26, nel testo in vigore sino al giugno 1998, dispone l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta. In realtà, il fatto che l'art. 88 abbia dichiarato tali enti "non soggetti all'imposta" con decorrenza dal 1 gennaio 1991, non comporta che essi debbano ritenersi esclusi dalla stessa: in base alla definizione di "esenzione" come "ipotesi di agevolazione concessa a soggetti che ordinariamente sarebbero sottoposti all'obbligazione tributaria" e non lo sono per specifiche ragioni agevolative, il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere non implausibile che il vigente art. 88 si possa interpretare nel senso che i Comuni, dal 1° gennaio 1991, sono "soggetti esenti" e non esclusi dall'imposta. Perciò il rimettente erra nel negare che tra le interpretazioni dell'art. 26 vigente anteriormente al 1° luglio 1998 vi possa essere quella secondo cui la ritenuta è applicabile ai Comuni in quanto soggetti "esenti" dall'IRPEG e la norma censurata, con interpretazione autentica, chiarisce che tali enti - siano essi considerati esenti o esclusi dall'imposta - vanno compresi fra quelli, "non soggetti all'imposta", nei cui confronti è applicabile la ritenuta.
- V., citate, ordinanze n. 174/2001 e n. 313/2002.
- Sul fatto che gli artt. 11 delle disp. prelim. al cod. civ. e 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 non hanno rango costituzionale v., citate, sentenza n. 376/1995 e ordinanza n. 216/2004.
- Sulla naturale incidenza sui giudizi in corso delle norme interpretative v., citate, sentenze n. 376/2004, n. 26/2003 e n. 229/1999.