Ordinanza 429/2006 (ECLI:IT:COST:2006:429)
Massima numero 30866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  06/12/2006;  Decisione del  06/12/2006
Deposito del 19/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30865  30867


Titolo
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto - Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, della facoltà di applicare l'esenzione ai soli fabbricati posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1° gennaio 1998 - Eccepito difetto di rilevanza della questione per inapplicabilità della norma, ratione temporis , nel giudizio a quo - Eccezione attinente all'interpretazione della norma censurata e quindi al merito della questione - Reiezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere respinta l'eccezione sollevata dalla parte privata di difetto di rilevanza della questione, in quanto il giudice rimettente muove dalla premessa della natura interpretativa e retroattiva della citata disposizione di cui all'art. 59, e perciò ritiene, coerentemente a tale premessa, che la questione sia rilevante, in quanto la censurata norma di interpretazione autentica viene considerata applicabile anche alla fattispecie oggetto del giudizio a quo. Anche l'eccezione proposta dalla difesa erariale di inapplicabilità nel giudizio principale della norma di esenzione deve essere disattesa poiché involge profili attinenti non già alla rilevanza, ma all'interpretazione della norma censurata e, quindi, al merito della questione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 59  co. 1

decreto legislativo  30/12/1992  n. 504  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte