Ordinanza 429/2006 (ECLI:IT:COST:2006:429)
Massima numero 30867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  06/12/2006;  Decisione del  06/12/2006
Deposito del 19/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30865  30866


Titolo
Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobili utilizzati da enti pubblici e privati non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto - Esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, applicabile, secondo il diritto vivente, ai soli enti non commerciali utilizzatori degli immobili - Successiva attribuzione ai Comuni, ex art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997, della facoltà di applicare l'esenzione ai soli fabbricati posseduti e utilizzati dall'ente non commerciale a decorrere dal 1° gennaio 1998 - Asserita natura interpretativa di detta disposizione - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza e di capacità contributiva, della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Denunciato eccesso di delega - Questione proposta sulla base del duplice erroneo presupposto della natura interpretativa della norma censurata e dell'essere la stessa volta a dettare una nuova disciplina della esenzione dall'ICI - Manifesta infondatezza.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione. Invero, la questione risulta proposta sulla base del duplice erroneo presupposto che l'art. 59, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 446 del 1997 introdurrebbe una norma di interpretazione autentica e che imporrebbe, per il passato, una interpretazione dell'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992 diversa da quella affermata dalle pronunce della Corte di cassazione richiamate dal rimettente. Al contrario, la predetta disposizione - che non si autoqualifica come norma di interpretazione autentica - non è finalizzata né a risolvere un obiettivo dubbio ermeneutico né ad introdurre retroattivamente una nuova disciplina dell'esenzione dall' I.C.I., ma ha il solo scopo di attribuire ai Comuni, in deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 504 del 1992, la facoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti - e, perciò, di applicare l'ICI anche nei loro confronti - ferma restando l'esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 7.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  15/12/1997  n. 446  art. 59  co. 1

decreto legislativo  30/12/1992  n. 504  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte