Istruzione - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Introduzione dell'insegnamento della lingua italiana a partire dalla prima classe della scuola elementare in lingua tedesca - Denunciato contrasto con le norme dello Statuto speciale, che prevedono l'obbligatorietà dell'insegnamento a partire dalla seconda o terza classe - Erronea interpretazione del parametro statutario - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 dicembre 1988, n. 64, inserito dall'art. 18 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, sollevata, in riferimento agli artt. 19 e 103 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonché all'art. 6, comma 2, del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, poiché, prevedendo l'introduzione dell'insegnamento della lingua italiana a partire dalla prima classe della scuola elementare di lingua tedesca, contravverrebbe al divieto di iniziare tale insegnamento prima della seconda classe. In realtà, la prospettazione della questione si fonda su un'erronea interpretazione dell'art. 19 dello statuto di autonomia, in quanto la prescrizione secondo cui "nelle scuole elementari, con inizio dalla seconda o terza classe, è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua", non contiene alcun divieto di introdurre anticipatamente tale materia di studio.