Ordinanza 432/2006 (ECLI:IT:COST:2006:432)
Massima numero 30870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
06/12/2006; Decisione del
06/12/2006
Deposito del 19/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:
30871
Titolo
Giustizia amministrativa - Rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale - Principio dell'alternatività - Facoltà di opzione sul trasferimento o meno del ricorso in sede giurisdizionale - Scelta attribuita dal legislatore al ricorrente e a tutte le parti interessate.
Giustizia amministrativa - Rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale - Principio dell'alternatività - Facoltà di opzione sul trasferimento o meno del ricorso in sede giurisdizionale - Scelta attribuita dal legislatore al ricorrente e a tutte le parti interessate.
Testo
Il rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale si caratterizza per la sussistenza del principio dell'alternatività. Infatti, non è lesiva delle regole costituzionali, che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi lesi da un atto amministrativo, la facoltà per il ricorrente, prevista dall'art. 8 del d.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, di optare per il rimedio di natura non giurisdizionale, atteso che l'esercizio di questa facoltà costituisce il risultato di una libera scelta, effettuata sulla base di una valutazione di convenienza con cui l'interessato decide di prescindere dalla garanzia della tutela giurisdizionale. Inoltre, la medesima facoltà di scelta è assicurata dal sistema ai controinteressati e all'amministrazione non statale che ha emanato l'atto impugnato, i quali possono, attraverso una formale opposizione, optare per il trasferimento del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale ovvero restare nella sede straordinaria prescelta dal ricorrente, con ciò rinunciando alla stessa tutela giurisdizionale.
Il rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale si caratterizza per la sussistenza del principio dell'alternatività. Infatti, non è lesiva delle regole costituzionali, che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi lesi da un atto amministrativo, la facoltà per il ricorrente, prevista dall'art. 8 del d.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, di optare per il rimedio di natura non giurisdizionale, atteso che l'esercizio di questa facoltà costituisce il risultato di una libera scelta, effettuata sulla base di una valutazione di convenienza con cui l'interessato decide di prescindere dalla garanzia della tutela giurisdizionale. Inoltre, la medesima facoltà di scelta è assicurata dal sistema ai controinteressati e all'amministrazione non statale che ha emanato l'atto impugnato, i quali possono, attraverso una formale opposizione, optare per il trasferimento del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale ovvero restare nella sede straordinaria prescelta dal ricorrente, con ciò rinunciando alla stessa tutela giurisdizionale.
- Sul principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, v. citate sentenze n. 148/1982 e n. 78/1966.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
24/11/1971
n. 1199
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte