Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Impugnazione di un atto presupposto, connesso o collegato rispetto a quello censurato in sede giurisdizionale - Trasferimento, d'ufficio, del ricorso straordinario in sede giurisdizionale - Mancata previsione - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e di tutela giurisdizionale, nonché lesione dei principi di tutela del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa - Richiesta di pronuncia additiva in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 1971, n. 1199, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 98 e 113 della Costituzione. Infatti, l'intervento additivo sollecitato dal rimettente - volto alla introduzione nel sistema di una norma che dovrebbe consentire al giudice amministrativo, d'ufficio, di trasferire nella sede giurisdizionale il ricorso straordinario nel caso in cui innanzi a sé sia stato impugnato un atto consequenziale rispetto a quello oggetto del ricorso straordinario al Capo dello Stato - attiene sostanzialmente alla introduzione nella sistema di giustizia amministrativa di forme di coordinamento tra i due rimedi in esame, quello straordinario proposto avverso l'atto presupposto e quello giurisdizionale mosso nei confronti dell'atto applicativo, e, dunque, a scelte riservate alla discrezionalità del legislatore nessuna delle quali può considerarsi costituzionalmente obbligata.
- In relazione alla discrezionalità del legislatore in materia di revisione della disciplina del ricorso straordinario al Capo dello Stato, v. citata sentenza n. 298/1986.