Processo penale - Citazione diretta a giudizio - Rigetto in dibattimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Possibilità di riproposizione ad altro giudice - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di eguaglianza, di imparzialità ed indipendenza del giudice - Eccezione di inammissibilità della questione per manifesta irrilevanza nel giudizio a quo - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, cod. proc. pen., censurati, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., in quanto non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto in limine litis la richiesta di abbreviato condizionato, possa rinnovare la richiesta dinanzi ad altro giudice, investito del procedimento in forza della sopravvenuta incompatibilità del primo. Infatti, il rimettente, prospettando la parziale illegittimità dell'art. 34 cod. proc. pen., sollecita una pronuncia i cui effetti inciderebbero su una disposizione immediatamente applicabile nel giudizio a quo, determinando l'incompatibilità del giudicante.