Ordinanza 433/2006 (ECLI:IT:COST:2006:433)
Massima numero 30873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  06/12/2006;  Decisione del  06/12/2006
Deposito del 19/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30872


Titolo
Processo penale - Citazione diretta a giudizio - Rigetto in dibattimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Possibilità di riproposizione ad altro giudice - Mancata previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di eguaglianza, di imparzialità ed indipendenza del giudice - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 556, comma 2, e 34, comma 2, cod. proc. pen., censurati, per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., in quanto non prevedono che l'imputato tratto a giudizio mediante citazione diretta, dopo che il giudice dibattimentale abbia respinto in limine litis la richiesta di abbreviato condizionato, possa rinnovare la richiesta dinanzi ad altro giudice, investito del procedimento in forza della sopravvenuta incompatibilità del primo. Infatti, la questione muove dalla constatazione che nel giudizio a citazione diretta non può trovare applicazione il meccanismo di "rinnovazione" della domanda già rigettata dal GIP o dal GUP, ma la continuità della fase in cui si innestano il provvedimento di rigetto e la celebrazione del giudizio osta, di per sé, ad una emulazione del meccanismo di reiterazione. D'altra parte, appare erroneo il presupposto che, nel giudizio a citazione diretta, l'ordinanza di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato sarebbe sottratta ad ogni forma di sindacato, dal momento che, per giurisprudenza di legittimità costante, il fondamento della decisione preclusiva deve essere valutato in ogni successiva occasione in cui il giudice determini o verifichi la quantificazione della pena, a partire dalla deliberazione della sentenza di condanna ad opera dello stesso giudice per proseguire in fase di gravame.

- Sul meccanismo di "rinnovazione" della domanda di abbreviato rigettata dal GIP o dal GUP v., citata, sentenza n. 169/2003.

- V., altresì, citata, ordinanza n. 101/2002.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 556  co. 2

codice di procedura penale    n.   art. 34  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte