Società - Controversie in materia societaria - Processo con pluralità di parti - Effetti della notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza - Impossibilità per gli altri convenuti di replicare alla modifica delle domande svolte dall'attore - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo del 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui, nel processo con pluralità di parti, nell'ipotesi in cui uno dei convenuti abbia notificato l'istanza di fissazione dell'udienza, non consente agli altri convenuti di replicare alla modifica delle domande svolte dall'attore. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto legislativo del 28 dicembre 2004, n. 310, che ha apportato significative innovazioni al d.lgs. n. 5 del 2003, proprio con riguardo al processo con pluralità di parti, modificando, fra l'altro anche l'art. 8 censurato, sicché appare opportuna una nuova valutazione della questione alla luce dell'intervenuta modifica legislativa.