Società - Controversie in materia societaria - Richiesta di fissazione dell'udienza notificata dal convenuto senza concedere alla controparte il termine per la replica - Facoltà dell'attore di dedurre prova contraria - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto al contraddittorio tra le parti in condizione di parità e del diritto di difesa - Questione carente di esposizione sull'individuazione del quadro normativo di riferimento e di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facoltà per la parte attrice di dedurre la prova contraria quando la parte convenuta richieda, come è sua facoltà quando non proponga domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, la fissazione d'udienza senza concedere a controparte il termine di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003. Invero, l'ordinanza di rimessione, da un lato, omette la descrizione della fattispecie controversa e dall'altro è carente sia riguardo alla individuazione del quadro normativo, sia sotto il profilo della motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.