Ordinanza 435/2006 (ECLI:IT:COST:2006:435)
Massima numero 30876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  06/12/2006;  Decisione del  06/12/2006
Deposito del 19/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Società - Controversie in materia societaria - Richiesta di fissazione dell'udienza notificata dal convenuto senza concedere alla controparte il termine per la replica - Facoltà dell'attore di dedurre prova contraria - Mancata previsione - Lamentata violazione del diritto al contraddittorio tra le parti in condizione di parità e del diritto di difesa - Questione carente di esposizione sull'individuazione del quadro normativo di riferimento e di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, censurato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la facoltà per la parte attrice di dedurre la prova contraria quando la parte convenuta richieda, come è sua facoltà quando non proponga domande riconvenzionali o eccezioni non rilevabili d'ufficio, la fissazione d'udienza senza concedere a controparte il termine di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 5 del 2003. Invero, l'ordinanza di rimessione, da un lato, omette la descrizione della fattispecie controversa e dall'altro è carente sia riguardo alla individuazione del quadro normativo, sia sotto il profilo della motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della questione.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 10  co. 1

decreto legislativo  17/01/2003  n. 5  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte