Lavoro (Controversie in materia di) - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Mancato espletamento dello stesso nel termine previsto - Prevista equipollenza all'esperimento del tentativo - Violazione del principio di ragionevole durata del processo - Facoltà del legislatore di imporre limitati vincoli all'esercizio del diritto di azione per la salvaguardia di interessi generali - Contraddittorietà dell'ordinanza di remissione - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410-bis, comma secondo, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nel processo del lavoro, trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione, esso si considera comunque espletato ai fini dell'art. 412-bis cod. proc. civ. Invero, costituisce principio ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello enunciato dalla sentenza n. 276 del 2000 - richiamata dallo stesso rimettente - secondo cui il legislatore può imporre condizioni all'esercizio del diritto di azione se queste, oltre a salvaguardare interessi generali, costituiscono, anche dal punto di vista temporale, una limitata remora all'esercizio del diritto stesso. Inoltre, la pretesa del rimettente, secondo la quale «gli interessi generali» dovrebbero comunque prevalere impedendo l'esercizio del diritto di azione fino a quando il tentativo di conciliazione non sia stato effettivamente espletato, oltre ad essere contraddittoria rispetto al parametro costituzionale evocato, si risolve nel contrapporre una propria soggettiva valutazione al bilanciamento degli interessi, imposto dai valori costituzionali implicati.
- Vedi sentenza citata n. 276/2000.