Ordinanza 437/2006 (ECLI:IT:COST:2006:437)
Massima numero 30878
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  06/12/2006;  Decisione del  06/12/2006
Deposito del 19/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene - Società commerciale - Infedeltà patrimoniale - Individuazione dei soggetti attivi del reato negli amministratori, nei direttori generali e nei liquidatori - Esclusione dei soci - Violazione del principio di ragionevolezza per disparità di trattamento rispetto alle persone formalmente investite di compiti di gestione - Richiesta di una pronuncia additiva in malam partem e difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2634 del codice civile, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti attivi del reato di infedeltà patrimoniale i soci che, in conflitto di interessi con la società, concorrano in modo determinante a deliberare atti di disposizione del patrimonio sociale. Infatti, l'ordinanza è priva di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, poiché non evidenzia le ragioni per le quali il rimettente, a fronte della richiesta di archiviazione di una notizia di reato e pur ritenendo possibile - nella specie - la configurazione del concorso esterno nel reato, non abbia restituito gli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 409 c.p.p., disponendo la formulazione dell'imputazione nei confronti della socia, a titolo di concorso nel reato proprio dell'amministratore. Inoltre, osta all'esame del merito della questione il disposto di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, il quale, nell'affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte Costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reati già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore.

- In relazione al principio secondo cui la Corte costituzionale non può introdurre in via additiva nuovi reati, né ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, vedi citate sentenze nn. 394/2006; 161/2004; 49/2002; ordinanza n. 580/2000, sentenze nn. 508 e 183/2000 e 411/1995.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2634  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte