Ordinanza 438/2006 (ECLI:IT:COST:2006:438)
Massima numero 30879
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  06/12/2006;  Decisione del  06/12/2006
Deposito del 19/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per il delitto di ingiuria a carico di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, nona sezione penale - Dichiarazione di ammissibilità del conflitto - Adempimenti successivi - Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio - Improcedibilità del giudizio.

Testo

E' improcedibile il giudizio sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Roma, sezione IX penale, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 4 febbraio 2004 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per il reato di ingiuria. Invero, l'atto introduttivo, notificato alla Camera dei deputati, unitamente all'ordinanza che lo ha dichiarato ammissibile, è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale, oltre la scadenza del termine perentorio di venti giorni dalla notifica, previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- In relazione all'improcedibilità del conflitto per tardività del deposito del ricorso v. citate ordinanze n. 325/2006, nn. 327, 326 e 308/2005, n. 250/2004



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  04/02/2004  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n.   art. 26    co. 3