Sentenza 440/2006 (ECLI:IT:COST:2006:440)
Massima numero 30886
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
06/12/2006; Decisione del
06/12/2006
Deposito del 22/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:
30887
Titolo
Lavori pubblici - Norme della Regione Valle d'Aosta - Affidamento di lavori pubblici d'interesse regionale mediante procedura ristretta - Modalità di selezione dei candidati - Introduzione del criterio della migliore idoneità di localizzazione - Ricorso del Governo - Eccezioni di inammissibilità per erronea individuazione dell'oggetto delle censure, per insufficienza ed incompletezza della motivazione e per difetto di attualità dell'interesse a ricorrere - Reiezione.
Lavori pubblici - Norme della Regione Valle d'Aosta - Affidamento di lavori pubblici d'interesse regionale mediante procedura ristretta - Modalità di selezione dei candidati - Introduzione del criterio della migliore idoneità di localizzazione - Ricorso del Governo - Eccezioni di inammissibilità per erronea individuazione dell'oggetto delle censure, per insufficienza ed incompletezza della motivazione e per difetto di attualità dell'interesse a ricorrere - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12, nel testo modificato dall'art. 25 della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità formulate per erronea individuazione dell'oggetto delle censure, per insufficienza ed incompletezza della motivazione e per difetto di attualità dell'interesse a ricorrere. Infatti, dal tenore letterale del ricorso si desume che la norma oggetto delle censure è non già l'art. 26 della legge regionale n. 19 del 2005, erroneamente evocato nell'epigrafe del ricorso, ma l'art. 25 della medesima legge regionale, nella parte in cui ha introdotto il comma 2, lettera c), nell'art. 26 della legge regionale n. 12 del 1996, che contiene la disciplina alla quale si riferiscono tutte le censure. Del pari emerge dalla motivazione del ricorso che le censure sollevate nei confronti del predetto art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005 hanno ad oggetto la disposizione nella sola parte in cui individua il criterio della migliore localizzazione territoriale fra i criteri di selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta. Risulta, infine, che il criterio della «migliore idoneità di localizzazione», oggetto di contestazione, è espressamente indicato dalla norma censurata come uno dei criteri che l'amministrazione appaltante è tenuta ad applicare per operare la selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12, nel testo modificato dall'art. 25 della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19, devono essere respinte le eccezioni di inammissibilità formulate per erronea individuazione dell'oggetto delle censure, per insufficienza ed incompletezza della motivazione e per difetto di attualità dell'interesse a ricorrere. Infatti, dal tenore letterale del ricorso si desume che la norma oggetto delle censure è non già l'art. 26 della legge regionale n. 19 del 2005, erroneamente evocato nell'epigrafe del ricorso, ma l'art. 25 della medesima legge regionale, nella parte in cui ha introdotto il comma 2, lettera c), nell'art. 26 della legge regionale n. 12 del 1996, che contiene la disciplina alla quale si riferiscono tutte le censure. Del pari emerge dalla motivazione del ricorso che le censure sollevate nei confronti del predetto art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005 hanno ad oggetto la disposizione nella sola parte in cui individua il criterio della migliore localizzazione territoriale fra i criteri di selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta. Risulta, infine, che il criterio della «migliore idoneità di localizzazione», oggetto di contestazione, è espressamente indicato dalla norma censurata come uno dei criteri che l'amministrazione appaltante è tenuta ad applicare per operare la selezione dei candidati da ammettere alla procedura ristretta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 120
statuto regione Valle d'Aosta
art.
Altri parametri e norme interposte
trattato cee
n.
art. 2
trattato cee
n.
art. 3
trattato cee
n.
art. 4
trattato cee
n.
art. 39 e segg.
trattato cee
n.
art. 81 e segg.