Lavori pubblici - Norme della Regione Valle d'Aosta - Lavori pubblici di interesse regionale - Affidamento mediante procedura ristretta per gli appalti di valore pari o inferiore alla soglia di 1.200.000 euro - Candidati in numero superiore a quello previsto dal bando - Criteri per la selezione di due terzi dei candidati alla licitazione - Introduzione del criterio della «migliore idoneità di localizzazione» - Irragionevole condizione posta all'ingresso nel territorio regionale di imprese provenienti da altre aree - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili di incostituzionalità.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26, comma 2, lettera c), della legge della Regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste 20 giugno 1996, n. 12, nel testo modificato dall'art. 25 della legge regionale 5 agosto 2005, n. 19. La norma censurata individua, fra i criteri di selezione dei due terzi dei candidati da ammettere alla procedura ristretta per l'affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale, quello della migliore idoneità di localizzazione, determinata sia in valore assoluto sia in relazione all'organico. In tal modo, la norma stabilisce una condizione rivolta a frapporre barriere all'ingresso nel territorio regionale, in qualità di soggetti appaltatori, di imprese provenienti da altre aree e prive di legami stabili con il territorio medesimo. Questa condizione non è fondata su alcuna ragione tecnica, né può ritenersi ragionevolmente giustificabile in nome dell'efficienza e del buon andamento dell'amministrazione, in quanto è possibile che anche imprese aventi sede e organizzazione stabile fuori del territorio regionale possiedano i requisiti tecnico-organizzativi necessari - e richiesti dalla normativa e dai bandi di gara - per assicurare un'efficiente esecuzione degli appalti. Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale prospettati dal ricorrente.
- Su questioni analoghe, v. citate sentenza n. 207/2001, n. 362/1998, n. 372/1989, n. 168/1987, n. 13/1961 e n. 6/1956.