Caccia - Legge della Regione Lombardia - Previsione della possibilità di detenzione di richiami vivi privi di anello di riconoscimento - Deroga alla norma statale che vieta l'uso di richiami non identificabili mediante anello inamovibile - Violazione di uno standard di tutela uniforme della fauna valido per l'intero territorio nazionale - Invasione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. ed assorbito ogni ulteriore profilo di censura, l'art. 26, comma 5, della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 19. La norma, prevedendo la possibilità per i cacciatori di detenere richiami vivi privi di anello di riconoscimento, si pone in contrasto con l'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che, vietando l'uso di richiami non identificabili mediante anello inamovibile, fissa standard minimi e uniformi di tutela della fauna, la cui determinazione appartiene in via esclusiva alla competenza del legislatore statale ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..
- Sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di determinazione degli standard minimi di tutela della fauna v., citata, sentenza n. 313/2006.
- Sulla legge n. 157 del 2002, v., citate, sentenze n. 311/2003 e n. 536/2002.