Ordinanza 442/2006 (ECLI:IT:COST:2006:442)
Massima numero 30894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  06/12/2006;  Decisione del  06/12/2006
Deposito del 22/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:  30893


Titolo
Professioni - Registro dei Revisori contabili - Soggetti condannati per uno dei delitti previsti dalla disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) - Denunciato contrasto con il principio di graduazione e proporzionalità delle sanzioni - Omessa esposizione del quadro normativo di riferimento - Impossibilità di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 88, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Invero, il giudice a quo ha omesso di esaminare il quadro normativo di riferimento, ditalchè non è possibile valutare l'applicabilità del censurato art. 8 nel giudizio principale e, quindi, la rilevanza della questione sollevata.

- In relazione alla carenza di motivazione sul quadro normativo di riferimento, vedi ordinanza citata, n. 270/2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  27/01/1992  n. 88  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte