Ordinanza 444/2006 (ECLI:IT:COST:2006:444)
Massima numero 30899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  06/12/2006;  Decisione del  06/12/2006
Deposito del 22/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Straniero - Espulsione - Temporanea sospensione in favore delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, nonché del marito convivente - Richiesta di estensione della disciplina anche nei confronti di straniero extracomunitario, legato da relazione affettiva con donna in stato di gravidanza ed in attesa di permesso di soggiorno - Denunciata violazione dei diritti umani nonché dei principi di tutela della famiglia, della maternità e dell'infanzia - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurato, in riferimento agli artt. 2, 30, 31 e 32 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il decreto di espulsione debba essere eseguito anche nei confronti dello straniero extracomunitario legato da una relazione affettiva con una donna in stato di gravidanza e in attesa del permesso di soggiorno. Infatti, con riferimento ad analoga questione, la Corte (ordinanza n. 192/2006) ha affermato che la disposizione censurata non viola gli artt. 2 e 30 della Costituzione, in quanto la previsione della temporanea sospensione del potere di espulsione «delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono», estesa, per effetto della sentenza n. 376/2000 della stessa Corte, al rispettivo marito convivente, presuppone una certezza dei rapporti familiari che non è dato riscontrare nel caso di una relazione di fatto che, come tale, non può che essere affermata dagli interessati. Neppure la stessa disposizione viola l'art. 32 della Costituzione, in quanto «le ragioni della solidarietà umana non sono di per sé in contrasto con le regole in materia di immigrazione previste in funzione di un ordinato flusso migratorio e di un'adeguata accoglienza ed integrazione degli stranieri». Infine, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 31 della Costituzione, va ribadito che detto parametro è volto a salvaguardare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e non può, quindi, essere invocato in riferimento ad una situazione di fatto quale quella prospettata dal rimettente.

- In relazione all'affermazione secondo cui l'art. 31 della Costituzione è volto a salvaguardare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, v. citata sentenza n. 70/1999.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte