Sentenza 12/2023 (ECLI:IT:COST:2023:12)
Massima numero 45328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  20/12/2022;  Decisione del  20/12/2022
Deposito del 02/02/2023; Pubblicazione in G. U. 08/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45326  45327


Titolo
Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione per i fabbricati rurali - Condizione per accedere al regime agevolativo - Necessaria annotazione dell'attributo sugli atti del catasto - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'efficacia retroattiva sino al quinto anno antecedente alla presentazione della domanda - Applicabilità dell'agevolazione anche alle particelle catastali soppresse e confluite in un nuovo subalterno - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di uguaglianza e di capacità contributiva - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 255011).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTR dell'Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 102 del 2013, come convertito, secondo cui l'annotazione catastale del carattere di ruralità dei fabbricati, necessaria ai fini dell'operatività dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), ha efficacia retroattiva sino al quinto anno antecedente alla presentazione della domanda di variazione catastale. Il rimettente, supponendo che la soppressione, conseguente a frazionamento, delle particelle catastali relative ad immobili per i quali è richiesto il riconoscimento della ruralità e la loro confluenza in nuovi subalterni renda impossibile l'annotazione ai sensi dell'art. 13, comma 14-bis, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, muove da un presupposto ermeneutico non corretto, poiché omette di considerare che la registrazione retrospettiva rientra nella funzione di aggiornamento propria del catasto e trascura la finalità di agevolazione sottesa alla portata retroattiva della normativa censurata, in quanto di interpretazione autentica. Essa infatti detta una disciplina procedimentale che è rivolta essenzialmente al passato, perché consente di dare evidenza catastale alla circostanza che un determinato fabbricato, che nel periodo considerato risultava censito, possedesse i requisiti di ruralità, essendo, invece, irrilevante che in un momento successivo esso abbia assunto una diversa configurazione catastale. (Precedente: O. 115/2015 - mass. 38416).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/08/2013  n. 102  art. 2  co. 5

legge  28/10/2013  n. 124  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte