Ordinanza 446/2006 (ECLI:IT:COST:2006:446)
Massima numero 30901
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  06/12/2006;  Decisione del  06/12/2006
Deposito del 22/12/2006; Pubblicazione in G. U. 27/12/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale nei confronti di un parlamentare per diffamazione aggravata - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo

E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 26 gennaio 2006 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto sia il giudice ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.



Atti oggetto del giudizio

deliberazione della Camera dei deputati  26/01/2006  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37