Sentenza 447/2006 (ECLI:IT:COST:2006:447)
Massima numero 30903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  13/12/2006;  Decisione del  13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30902  30904  30905


Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Governo - Indicazione, quale oggetto della questione, dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 8 del 2005 - Eccepita inammissibilità della questione per mancanza di motivazione - Errore materiale palesemente deducibile dal tenore dell'atto introduttivo e dalla corretta individuazione della disposizione censurata nella relazione ministeriale allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla proposizione del ricorso (art. 1, comma 3, della medesima legge) - Reiezione dell'eccezione.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell'art. 8 del d.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 117 della Costituzione, va respinta l'eccezione di manifesta inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Provincia resistente, in quanto è palese l'errore materiale contenuto sia nell'epigrafe del ricorso che nel petitum dello stesso, nei quali si fa riferimento al comma 2 dell'art. 1 dell'impugnata legge provinciale. Invero, dal complessivo tenore dell'atto introduttivo, oltre che dalla citata relazione ministeriale, si evince che il reale oggetto della impugnazione proposta è la disposizione in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, contenuta nel comma 3 del medesimo art. 1.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  03/10/2005  n. 8  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte