Sentenza 447/2006 (ECLI:IT:COST:2006:447)
Massima numero 30903
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
13/12/2006; Decisione del
13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Titolo
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Governo - Indicazione, quale oggetto della questione, dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 8 del 2005 - Eccepita inammissibilità della questione per mancanza di motivazione - Errore materiale palesemente deducibile dal tenore dell'atto introduttivo e dalla corretta individuazione della disposizione censurata nella relazione ministeriale allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla proposizione del ricorso (art. 1, comma 3, della medesima legge) - Reiezione dell'eccezione.
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Governo - Indicazione, quale oggetto della questione, dell'art. 1, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 8 del 2005 - Eccepita inammissibilità della questione per mancanza di motivazione - Errore materiale palesemente deducibile dal tenore dell'atto introduttivo e dalla corretta individuazione della disposizione censurata nella relazione ministeriale allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione alla proposizione del ricorso (art. 1, comma 3, della medesima legge) - Reiezione dell'eccezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell'art. 8 del d.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 117 della Costituzione, va respinta l'eccezione di manifesta inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Provincia resistente, in quanto è palese l'errore materiale contenuto sia nell'epigrafe del ricorso che nel petitum dello stesso, nei quali si fa riferimento al comma 2 dell'art. 1 dell'impugnata legge provinciale. Invero, dal complessivo tenore dell'atto introduttivo, oltre che dalla citata relazione ministeriale, si evince che il reale oggetto della impugnazione proposta è la disposizione in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, contenuta nel comma 3 del medesimo art. 1.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell'art. 8 del d.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 117 della Costituzione, va respinta l'eccezione di manifesta inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Provincia resistente, in quanto è palese l'errore materiale contenuto sia nell'epigrafe del ricorso che nel petitum dello stesso, nei quali si fa riferimento al comma 2 dell'art. 1 dell'impugnata legge provinciale. Invero, dal complessivo tenore dell'atto introduttivo, oltre che dalla citata relazione ministeriale, si evince che il reale oggetto della impugnazione proposta è la disposizione in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici, contenuta nel comma 3 del medesimo art. 1.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
03/10/2005
n. 8
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte