Lavori pubblici - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Disciplina della «revisione dei prezzi» - Ricorso del Governo - Eccezione di inammissibilità per genericità delle censure proposte sia con riferimento al parametro costituzionale che a quello statutario - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, per violazione dell'art. 8 del d.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e dell'art. 117 della Costituzione, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Provincia resistente, atteso che il ricorrente, sia pure in modo impreciso, ha inteso sollevare due distinte questioni di costituzionalità, aventi ciascuna carattere assorbente rispetto all'altra, in quanto dotate entrambe di propria autonomia. Esse, inoltre, non presentano quel tasso di genericità idoneo a determinarne la inammissibilità sul piano processuale, dal momento che consentono di individuare sufficientemente il contenuto e la portata delle censure proposte.