Lavori pubblici - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Reintroduzione della «revisione dei prezzi» negli appalti pubblici - Ricorso del Governo - Contrasto con norma fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore censura.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 3 ottobre 2005, n. 8, il quale reintroduce l'istituto della "revisione dei prezzi" negli appalti pubblici mediante il recepimento del contenuto dell'art. 1664 cod. civ. Invero, il legislatore provinciale ha disciplinato l'istituto della revisione del prezzo in modo difforme rispetto alla vigente regolamentazione statale di settore - in particolare, rispetto all'art. 26 della legge dell'11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 - alla quale va attribuita il carattere di normativa fondamentale economico-sociale. Mentre, infatti, quest'ultima si caratterizza per la previsione del divieto di revisione dei prezzi, con espressa enunciazione della inapplicabilità dell'art. 1664 del codice civile, il legislatore provinciale ha, invece, introdotto il principio della revisione del prezzo proprio secondo le modalità stabilite dall'art. 1664 cod. civ., di cui viene riprodotto pressoché testualmente il contenuto. Resta assorbita la censura di violazione dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione.
- In relazione alla qualificazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge n. 109 del 1994 e succ. mod. quali norme fondamentali di riforma economico-sociale, v. sentenza n. 482/1995.
- Sull'istituto della revisione prezzi, che risponde ad un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano «valutazioni politiche e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio», v. sentenza n. 308/1993.