Farmacia - Legge della Regione Siciliana - Conferimento, mediante concorso per soli titoli, del 10% delle sedi farmaceutiche vacanti ai titolari di farmacie sussidiate delle isole minori - Denunciata violazione dei principi fondamentali della normativa statale in materia di «tutela della salute» nonché del diritto di libera prestazione professionale nell'Unione europea - Lamentata lesione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione, del diritto alla salute e di iniziativa economica privata - Eccezione di inammissibilità per contraddittorietà della questione - Reiezione.
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, censurato, in riferimento all'art. 17 dello statuto e agli artt. 117, primo e terzo comma, 3, 97, 32 e 41 Cost., poiché conferisce il 10% delle sedi farmaceutiche vacanti nel territorio regionale in base ad una graduatoria per soli titoli riservata ai titolari di farmacie rurali sussidiate delle isole minori. Non c'è, infatti, contraddittorietà fra il censurare sia la norma, considerandola illegittima, sia l'irragionevolezza della sua mancata applicazione ad altre situazioni parimenti disagiate rispetto a quelle previste dalla legge, poiché l'argomento della irragionevolezza è usato dal giudice a quo per porre in rilievo alcuni effetti che derivano dalla violazione della regola del concorso, che egli assume come parametro al quale commisurare la legittimità costituzionale della norma contestata.