Sentenza 448/2006 (ECLI:IT:COST:2006:448)
Massima numero 30907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente FLICK  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  13/12/2006;  Decisione del  13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30906


Titolo
Farmacia - Legge della Regione Siciliana - Conferimento, mediante concorso per soli titoli, del 10% delle sedi farmaceutiche vacanti ai titolari di farmacie sussidiate delle isole minori - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche mediante concorso pubblico - Violazione dei limiti posti alla potestà legislativa regionale concorrente in materia di sanità pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art 32 della legge della Regione Siciliana 16 aprile 2003, n. 4, che disciplina, in deroga alle vigenti disposizioni, il conferimento del 10% delle sedi farmaceutiche vacanti nel territorio regionale, in base ad una graduatoria per soli titoli riservata ai titolari di farmacie rurali sussidiate delle isole minori con almeno dieci anni di anzianità di servizio. Infatti, a norma dell'art. 17 dello statuto, la potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica si esercita "entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato", e tale competenza coincide con quella delle Regioni ordinarie in materia di tutela della salute ex art. 117, terzo comma, Cost.: perciò, i "principi generali" cui deve attenersi la legislazione siciliana equivalgono ai "principi fondamentali" che, nella stessa materia, vincolano le regioni ordinarie. In base alla legge 8 novembre 1991, n. 362, il conferimento delle sedi farmaceutiche avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, onde garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico, assicurare la parità di trattamento fra farmacisti e consentire che gli aspiranti siano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza. La previsione di una graduatoria per soli titoli contrasta con il principio fondamentale dell'assegnazione delle sedi mediante concorso, violando, così, un principio fondamentale posto dalla legislazione statale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

- Il servizio farmaceutico rientra nella materia "tutela della salute": v., citata, sentenza n. 87/2006.

- Sulla regola del concorso pubblico v., citata, sentenza n. 352/1992.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  16/04/2003  n. 4  art. 32  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Sicilia  art. 17

legge costituzionale  art. 10

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte