Sanità pubblica - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico - Requisiti richiesti - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale - Sopravvenuta norma provinciale sostanzialmente riproduttiva della disposizione denunciata, limitatamente alla figura del dirigente tecnico-assistenziale - Richiesta di cessazione della materia del contendere - Esclusione - Trasferimento della questione alla nuova norma.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7, censurato con riferimento agli articoli 117, terzo comma, della Costituzione, e 9, primo comma, n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, deve essere respinta la richiesta della Provincia autonoma di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Infatti, pur tenendo conto della sopravvenuta sostituzione della disposizione citata ad opera dell'art. 9, comma 1, della legge provinciale 2 ottobre 2006, n. 9, che però ne riproduce il testo, salvo lievi variazioni formali, si impone, in forza del principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via di azione, il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo.
Sul trasferimento della questione a nuova norma sopravvenuta, v. citate sentenze n. 533/2002 e n. 286/2004.