Sanità pubblica - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico - Requisiti richiesti - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale - Eccezione di inammissibilità per genericità ed indeterminatezza delle norme interposte ed omessa considerazione della normativa di attuazione statutaria - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7, sollevata con riferimento agli articoli 117, terzo comma, della Costituzione, e 9, primo comma, n. 10), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, va respinta l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla resistente, in ragione della ritenuta genericità ed indeterminatezza delle norme interposte e dell'omessa considerazione della normativa di attuazione statutaria. Il ricorrente, infatti, non si limita ad evocare, quale parametro interposto, gli artt. 15-septies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e 5 e 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, ma svolge anche argomentazioni a sostegno della doglianza ed individua il principio fondamentale dettato da tali disposizioni, del quale lamenta la violazione. Inoltre, il ricorso introduttivo prospetta l'incompetenza della Provincia autonoma in riferimento all'art. 9, primo comma, n. 10), dello statuto speciale.