Paesaggio - In genere - Norme della Regione Siciliana - Nulla osta alla concessione in sanatoria - Vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva - Esclusione dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo - Denunciata violazione della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, in relazione a norma fondamentale di riforma economico-sociale - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Questione coincidente con altra già dichiarata inammissibile - Manifesta inammissibilità della questione. (Classif. 170001).
È dichiarata manifestamente inammissibile - per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e per essere la questione coincidente con altra già dichiarata inammissibile - la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal CGARS in riferimento all'art. 14, comma 1, lett. n), dello statuto reg. Siciliana e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994, che, con riguardo alle richieste di nulla osta alla concessione in sanatoria, esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo paesaggistico nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva. Il rimettente non motiva adeguatamente circa la pertinenza del parametro interposto evocato, costituito dalla norma di riforma economico-sociale contenuta nell'art. 167, comma 5, cod. beni culturali. Inoltre la sentenza n. 75 del 2022 ha già dichiarato inammissibile una coincidente questione affetta dagli stessi vizi motivazionali riscontrati nella presente. (Precedente: S. 75/2022 - mass. 44868).