Sentenza 70/2025 (ECLI:IT:COST:2025:70)
Massima numero 46788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  10/03/2025;  Decisione del  10/03/2025
Deposito del 23/05/2025; Pubblicazione in G. U. 28/05/2025
Massime associate alla pronuncia:  46785  46786  46787  46789


Titolo
Professioni - Avvocato - Funzione disciplinare - Obiettivi - Necessario contemperamento delle libertà fondamentali, attinenti ai valori primari della persona e alla sfera lavorativa, con gli interessi di categoria connessi alla dimensione deontologica (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che vieta la cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, anche in ipotesi di documentata impossibilità a esercitare la professione). (Classif. 203002).

Testo

La funzione disciplinare ordinistica tende alla protezione di interessi che trascendono la dimensione interna della categoria professionale, per attingere valori primari della persona: mirando al proficuo svolgimento della verifica della conformità della condotta del professionista ai precetti deontologici, tale funzione non solo è orientata a salvaguardare il decoro, la dignità, il prestigio e l’integrità etica della categoria, di cui è depositario il gruppo organizzato, ma – assicurando il rispetto delle regole deontologiche che governano il corretto esercizio della professione – tutela altresì l’affidamento che la collettività ripone nell’avvocato, il cui patrocinio costituisce necessario strumento per l’esercizio effettivo del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. (Precedente: S. 259/2019 - mass. 42880).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 4 Cost. l’art. 57 della legge n. 247 del 2012 che, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, dispone che «[d]urante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell’invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall’albo». La disposizione censurata dalla Cassazione, sez. un. civ., comporta l’impossibilità di esercitare diritti e libertà di rango costituzionale, come quelle di revocare l’adesione alla compagine professionale, fruire di determinate prestazioni previdenziali o assistenziali, intraprendere una diversa attività lavorativa: tale restrizione, pur temporanea, contrasta, anzitutto, con l’art. 2 Cost., traducendosi in un vulnus alla libertà di autodeterminazione, che impone l’appartenenza al gruppo professionale nonostante il venir meno del consenso dell’interessato. Sussiste, poi, il contrasto con l’art. 4 Cost., in quanto il divieto incide in maniera sproporzionata sulla libertà di lavoro, anche negativa, esponendola a un sacrificio, peraltro, di durata non prevedibile, non essendo prescritto un termine per la conclusione del procedimento amministrativo né, tanto meno, per la definizione della eventuale fase giurisdizionale. Né essa supera il vaglio del test di proporzionalità, in quanto, in contrasto con l’art. 3 Cost., non impone la misura meno restrittiva possibile dei diritti fondamentali in potenziale tensione. Va sottolineato che l’ablazione del precetto all’origine dell’accertato vulnus costituzionale determina un vuoto normativo che il legislatore è chiamato a colmare, predisponendo un congegno che bilanci più correttamente le libertà dell’avvocato e gli interessi sottesi all’azione disciplinare e alla tutela dell’ordine professionale; nelle more, è necessario che gli organi professionali competenti vigilino con il massimo rigore affinché non siano consentite pratiche abusive che determinino l’aggiramento del principio di conservazione dell’azione disciplinare).



Atti oggetto del giudizio

legge  31/12/2012  n. 247  art. 57  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Altri parametri e norme interposte