Sentenza 449/2006 (ECLI:IT:COST:2006:449)
Massima numero 30910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  13/12/2006;  Decisione del  13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30908  30909  30911


Titolo
Sanità pubblica - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale - Pubblica selezione - Accesso consentito anche a coloro che hanno frequentato un corso organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative o manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale - Ricorso del Governo - Inerenza della disposizione denunciata alla materia «sanità» - Violazione di un principio fondamentale della materia, per la richiesta di requisiti diversi da quelli previsti dalla legislazione statale - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12-bis, comma 6, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7, nella parte in cui consente l'accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, con superamento di un esame finale. Infatti, la disposizione censurata (nel testo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge provinciale 2 ottobre 2006, n. 9) viola il principio fondamentale stabilito dall'art. 6 della legge statale 10 agosto 2000, n. 251, là dove consente l'accesso alla pubblica selezione per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico-assistenziale anche a coloro che, privi di laurea e del requisito di esperienza professionale, hanno frequentato un corso, organizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano o da un istituto pubblico o privato riconosciuto in Italia o all'estero, in tecniche organizzative e manageriali in ambito sanitario, superando il relativo esame finale. Né la deroga a quel principio può trovare fondamento giustificativo nella previsione - contenuta nel terzo comma dell'art. 5 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689 - che attribuisce alle Province la competenza ad attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali, e a rilasciare, al termine di tali corsi, attestati che abilitano all'esercizio di un'attività professionale in corrispondenza alle norme comunitarie, perché la speciale competenza della Provincia autonoma di attivare corsi e di rilasciare diplomi con effetto equipollente vale ai fini dell'iscrizione negli albi professionali (e non per l'accesso alla dirigenza nel Servizio sanitario provinciale) e limitatamente a quelle attività professionali per il cui esercizio l'ordinamento richiede il diploma universitario (non quando la legge - come nel caso del dirigente infermieristico - richiede il diploma di laurea).

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  05/03/2001  n. 7  art. 12  co. 6

legge provinciale  02/10/2006  n. 9  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  10/08/2000  n. 251  art. 6