Sentenza 449/2006 (ECLI:IT:COST:2006:449)
Massima numero 30911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  13/12/2006;  Decisione del  13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30908  30909  30910


Titolo
Sanità pubblica - Legge della Provincia autonoma di Bolzano - Istituzione della figura professionale di massaggiatore/fisioterapista - Attribuzione alla Giunta provinciale del potere di definire i contenuti e la durata della formazione del suddetto operatore sanitario - Riconoscimento dell'equipollenza tra il titolo di massaggiatore/fisioterapista ed altri titoli acquisiti in Italia e all'estero - Ricorso del Governo - Inerenza della disposizione impugnata alla materia delle professioni, oggetto di competenza legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., applicabile anche alla Province autonome - Violazione della riserva statale in ordine alla individuazione delle figure professionali - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 novembre 2005, n. 10. Detto articolo, che ha inserito l'art. 73-ter nella legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, istituisce il profilo professionale sanitario del massaggiatore/massofisioterapista, rimettendo ad una deliberazione della Giunta provinciale la disciplina dei contenuti e della durata della formazione di tale figura e stabilendo le equipollenze ai fini dell'esercizio di tale professione nelle strutture sanitarie e limitatamente all'ambito del territorio provinciale. In tal modo, la norma denunciata, disciplinando una specifica figura professionale sanitaria, in quanto regola le modalità di accesso attraverso l'istituzione e l'organizzazione di appositi corsi o l'equipollenza di diplomi o attestati rilasciati per figure professionali analoghe e così incidendo sul relativo ordinamento didattico, va ricondotta, non alla materia dell' "addestramento e formazione professionale" - devoluta alla competenza legislativa primaria della Provincia autonoma ai sensi dell'art. 8, primo comma, n. 29), dello statuto speciale -, ma a quella delle "professioni", ed in particolare delle professioni sanitarie, in relazione alla quale debbono ritenersi riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., sia l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, sia la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, sia l'istituzione di nuovi albi. La stessa norma, prevedendo forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dalla normativa statutaria, si applica anche alle Province autonome. In materia di "professioni", v. sentenze n. 153 e n. 40/2006, n. 424, n. 355 e n. 319/2005, n. 353/2003.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  18/11/2005  n. 10  art. 19  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte