Telecomunicazioni - Legge della Regione Valle d'Aosta - Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità del ricorso per genericità delle censure - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti degli articoli 5, 6, comma 4, 14, comma 1, e 15 della legge della Regione Valle d'Aosta del 4 novembre 2005, n. 25, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, deve essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità, sollevata dalla Regione resistente, di inammissibilità per genericità delle censure. Infatti, il ricorso, sia pure in maniera sintetica, possiede i requisiti argomentativi minimi per identificare in quali termini si pongano le questioni proposte, risultando individuati i parametri costituzionali, nonché le norme interposte e i principi fondamentali dei quali si deduce la violazione.
- V. citata, ex plurimis, sentenza n. 284/2006.