Sentenza 450/2006 (ECLI:IT:COST:2006:450)
Massima numero 30915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  13/12/2006;  Decisione del  13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30912  30913  30914  30916  30917  30918


Titolo
Telecomunicazioni - Legge della Regione Valle d'Aosta - Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Prevista presentazione, da parte degli operatori, dei progetti di rete e delle varianti ai progetti di rete già approvati, corredati dalla relativa documentazione tecnica, ai comuni e alle comunità montane - Ricorso del Governo - Denunciata indebita introduzione di un controllo tecnico della progettazione - Lamentato contrasto con i principi statali in materia di «ordinamento della comunicazione» e «tutela della salute» - Disposizione volta a soddisfare esigenze conoscitive della Regione (e non tendente ad introdurre un ulteriore controllo tecnico sui progetti) - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell'articolo 5, della legge della Regione Valle d'Aosta del 4 novembre 2005, n. 25, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo. Invero, la norma impugnata non prevede un «controllo tecnico della progettazione» idoneo a compromettere il principio della unitarietà e funzionalità delle reti, atteso che, dalla lettura coordinata degli artt. 4, 5 e 16 della legge regionale impugnata, risulta che la documentazione tecnica, che deve essere allegata al progetto di rete, non è funzionale ad un controllo di natura tecnica sul contenuto della progettazione, bensì ad uno scopo puramente conoscitivo della Regione. Inoltre, il compito demandato agli enti locali sui progetti regionali di rete è preordinato, a norma dell'art. 6, comma 1, della medesima legge, alla verifica della loro conformità, da un lato, alla localizzazione degli impianti (art. 7, comma 1, della citata legge), richiamata dall'art. 6, comma 1, lettera a) e, dall'altro, alle indicazioni degli strumenti urbanistici comunali (art. 6, comma 1, lettera b)). Ciò esclude ogni possibile interferenza con la potestà statale di individuare le tecnologie costruttive della rete nazionale e, dunque, con sfere di competenza legislativa dello Stato, atteso che i compiti affidati agli enti locali concernono esclusivamente aspetti rientranti nella loro specifica competenza relativa alla gestione del territorio.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  04/11/2005  n. 25  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 87