Telecomunicazioni - Legge della Regione Valle d'Aosta - Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Attribuzione alla Giunta regionale della competenza a fissare la misura dei diritti di istruttoria o di ogni altro onere posto a carico degli operatori interessati all'ottenimento dell'approvazione dei progetti e delle varianti - Ricorso del Governo - Violazione del principio fondamentale del divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni non previsti dalla legge statale - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma quattro, della legge della Regione Valle d'Aosta del 4 novembre 2005, n. 25, il quale prevede che la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la misura dei diritti di istruttoria o di ogni altro onere posto a carico degli operatori interessati ad ottenere l'approvazione dei progetti e delle varianti (di cui al precedente art. 5), in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA. Invero, premesso che - pur sussistendo, in relazione a taluni profili, un labile collegamento con la materia dell'urbanistica - la disposizione in esame non riceve alcuna legittimazione da parte dello statuto speciale, giacché l'ambito materiale prevalente cui la stessa afferisce riguarda, in relazione all'oggetto regolamentato inerente all'attività svolta dall'ARPA, la "tutela della salute", e in relazione, invece, alla finalità perseguita, la "tutela della concorrenza", la norma impugnata è in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, il quale vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di imporre «oneri o canoni» che non siano stabiliti dalla legge statale, e con le finalità, perseguite dalla medesima disposizione, da un lato, di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio e, dall'altro, di "tutela della concorrenza", sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore.
- Sulla circostanza che la previsione di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale, v. citata sentenza n. 336/2005.