Sentenza 450/2006 (ECLI:IT:COST:2006:450)
Massima numero 30917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  13/12/2006;  Decisione del  13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30912  30913  30914  30915  30916  30918


Titolo
Telecomunicazioni - Legge della Regione Valle d'Aosta - Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Attribuzione alla Giunta regionale della competenza a fissare la misura degli oneri economici posti a carico degli operatori in relazione all'attività di consulenza svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti autorizzatori - Ricorso del Governo - Violazione del principio fondamentale del divieto per tutte le pubbliche amministrazioni di imporre oneri o canoni non previsti dalla legge statale - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15 della legge della Regione Valle d'Aosta del 4 novembre 2005, n. 25, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di stabilire gli oneri economici in relazione all'attività di consulenza tecnica svolta dall'ARPA nell'ambito dei procedimenti autorizzatori previsti dal Capo III della medesima legge. Invero, premesso che - pur sussistendo, in relazione a taluni profili, un labile collegamento con la materia dell'urbanistica - la disposizione in esame non riceve alcuna legittimazione da parte dello statuto speciale, giacché l'ambito materiale prevalente cui la stessa afferisce riguarda, in relazione all'oggetto regolamentato inerente all'attività svolta dall'ARPA, la "tutela della salute", e in relazione, invece, alla finalità perseguita, la "tutela della concorrenza", la norma impugnata è in contrasto con il principio fondamentale di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, il quale vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di imporre «oneri o canoni» che non siano stabiliti dalla legge statale, e con le finalità, perseguite dalla medesima disposizione, da un lato, di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio e, dall'altro, di "tutela della concorrenza", sub specie di garanzia di parità di trattamento e di misure volte a non ostacolare l'ingresso di nuovi soggetti nel settore.

- Sulla circostanza che la previsione di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, costituisce un principio fondamentale della legislazione statale, v. citata sentenza n. 336/2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  04/11/2005  n. 25  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 93