Sentenza 450/2006 (ECLI:IT:COST:2006:450)
Massima numero 30918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente FLICK  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  13/12/2006;  Decisione del  13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Massime associate alla pronuncia:  30912  30913  30914  30915  30916  30917


Titolo
Telecomunicazioni - Legge della Regione Valle d'Aosta - Installazione, localizzazione ed esercizio di stazioni radioelettriche, postazioni, reti di comunicazione elettronica e di altre strutture connesse - Assoggettamento all'obbligo di denuncia di inizio attività di interventi edilizi su postazioni o altre strutture - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi di semplificazione amministrativa contenuti nella legislazione statale - Insussistenza - Esplicazione della potestà legislativa regionale di tipo primario in materia urbanistica - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nei confronti dell'articolo 14, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta del 4 novembre 2005, n. 25, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Infatti la disposizione censurata, che si limita a contemplare uno strumento di semplificazione procedimentale per interventi edilizi di minore impatto, su strutture già esistenti ed autorizzate, trova la sua legittimazione nella potestà legislativa primaria che lo statuto della Valle d'Aosta attribuisce alla Regione in materia "urbanistica". Potestà legislativa che incontra il limite (nella specie, però, non rinvenibile) delle «norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 2 dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta) e non anche il limite della normativa di competenza statale, soltanto espressiva, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, di principi fondamentali della materia "governo del territorio", atteso che, nel caso in questione, non possono trovare applicazione le disposizioni del novellato Titolo V, in connessione con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

- In relazione all'inerenza della denuncia di inizio attività alla materia urbanistica, v. citate sentenze n. 336/2005 e n. 303/2003.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  04/11/2005  n. 25  art. 14  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 87