Ordinanza 13/2023 (ECLI:IT:COST:2023:13)
Massima numero 45303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  11/01/2023;  Decisione del  11/01/2023
Deposito del 07/02/2023; Pubblicazione in G. U. 08/02/2023
Massime associate alla pronuncia:  45302


Titolo
Paesaggio - In genere - Norme della Regione Siciliana - Nulla osta alla concessione in sanatoria - Vincolo paesaggistico sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva - Esclusione dell'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questione coincidente con altra già dichiarata non fondata - Assenza di argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione. (Classif. 170001).

Testo

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal CGARS in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 5, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 17 del 1994 che, con riguardo alle richieste di nulla osta alla concessione in sanatoria, esclude l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dal vincolo paesaggistico nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia sopravvenuto rispetto all'ultimazione di un'opera abusiva. La sentenza n. 75 del 2022 ha già dichiarato non fondata una coincidente questione prospettata nei medesimi termini, rispetto alla quale il rimettente non adduce argomenti nuovi, idonei a mutare le conclusioni già raggiunte. (Precedenti: S. 75/2022 - mass. 44870; O. 220/2022 - mass. 45160; O. 244/2021 - mass. 44408).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  31/05/1994  n. 17  art. 5  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte