Sentenza 451/2006 (ECLI:IT:COST:2006:451)
Massima numero 30920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/12/2006; Decisione del
13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Istituzione del Fondo per l'edilizia a canone speciale - Utilizzazione delle relative disponibilità per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei Comuni ad alta densità abitativa, destinate ad essere locate a canone speciale - Attribuzione al Ministro delle Infrastrutture di potere regolamentare in materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della potestà legislativa e regolamentare regionale, dell'autonomia finanziaria delle Regioni e del principio di leale collaborazione - Mancata attivazione del Fondo - Eccepita carenza di interesse della ricorrente - Richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere - Reiezione.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Istituzione del Fondo per l'edilizia a canone speciale - Utilizzazione delle relative disponibilità per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei Comuni ad alta densità abitativa, destinate ad essere locate a canone speciale - Attribuzione al Ministro delle Infrastrutture di potere regolamentare in materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della potestà legislativa e regolamentare regionale, dell'autonomia finanziaria delle Regioni e del principio di leale collaborazione - Mancata attivazione del Fondo - Eccepita carenza di interesse della ricorrente - Richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, deve essere disattesa l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnativa, sollevata dalla difesa erariale sulla base del presupposto che le norme censurate non avrebbero mai avuto attuazione. Infatti, in assenza dell'abrogazione delle norme impugnate e, dunque, in costanza della loro perdurante vigenza, permane l'autorizzazione in capo allo Stato ad attivare il funzionamento del Fondo speciale per l'edilizia a canone speciale in base ai contenuti e secondo i meccanismi previsti dalla disciplina sottoposta attualmente a scrutinio e della quale la Regione lamenta, appunto, l'invasività.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale proposto dalla Regione Emilia-Romagna nei confronti dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, deve essere disattesa l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse all'impugnativa, sollevata dalla difesa erariale sulla base del presupposto che le norme censurate non avrebbero mai avuto attuazione. Infatti, in assenza dell'abrogazione delle norme impugnate e, dunque, in costanza della loro perdurante vigenza, permane l'autorizzazione in capo allo Stato ad attivare il funzionamento del Fondo speciale per l'edilizia a canone speciale in base ai contenuti e secondo i meccanismi previsti dalla disciplina sottoposta attualmente a scrutinio e della quale la Regione lamenta, appunto, l'invasività.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 108
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 109
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 110
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 111
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 112
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 113
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 114
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 115
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte