Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Istituzione del Fondo per l'edilizia a canone speciale - Utilizzazione delle relative disponibilità per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei Comuni ad alta densità abitativa, destinate ad essere locate a canone speciale - Attribuzione al Ministro delle Infrastrutture di potere regolamentare in materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione della potestà legislativa e regolamentare regionale e dell'autonomia finanziaria delle Regioni - Insussistenza - Configurabilità del Fondo speciale quale intervento speciale ai sensi dell'art. 119, quinto comma, Cost. per i comuni ad alta densità abitativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione, in quanto la disciplina recata dalle norme denunciate integra un intervento speciale ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, giacché trattasi di un intervento aggiuntivo rispetto al finanziamento delle funzioni spettanti ai comuni o agli altri enti locali rivolto a sostegno di determinati comuni (quelli ad alta densità abitativa) per finalità di solidarietà sociale e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
- In relazione alle condizioni per l'ammissibilità degli interventi finanziari in favore di determinati comuni, ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, v. citata sentenza n. 16/2004.