Sentenza 451/2006 (ECLI:IT:COST:2006:451)
Massima numero 30922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BILE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
13/12/2006; Decisione del
13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Titolo
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Istituzione del Fondo per l'edilizia a canone speciale - Utilizzazione delle relative disponibilità per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei Comuni ad alta densità abitativa, destinate ad essere locate a canone speciale - Attribuzione al Ministro delle infrastrutture di potere regolamentare in materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Previsione di idoneo coinvolgimento delle Regioni nelle politiche riconducibili al Fondo - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Edilizia residenziale pubblica - Istituzione del Fondo per l'edilizia a canone speciale - Utilizzazione delle relative disponibilità per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione e al recupero di unità immobiliari nei Comuni ad alta densità abitativa, destinate ad essere locate a canone speciale - Attribuzione al Ministro delle infrastrutture di potere regolamentare in materia - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Previsione di idoneo coinvolgimento delle Regioni nelle politiche riconducibili al Fondo - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione, in quanto le norme censurate consentono un idoneo coinvolgimento regionale nell'attuazione delle politiche facenti capo al Fondo speciale gestito dagli organi dello Stato, e, dunque, soddisfano anche l'esigenza di non escludere le Regioni dall'esercizio di qualsiasi compito di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi da 108 a 115, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione, in quanto le norme censurate consentono un idoneo coinvolgimento regionale nell'attuazione delle politiche facenti capo al Fondo speciale gestito dagli organi dello Stato, e, dunque, soddisfano anche l'esigenza di non escludere le Regioni dall'esercizio di qualsiasi compito di programmazione e di riparto dei fondi all'interno del proprio territorio.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 108
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 109
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 110
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 111
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 112
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 113
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 114
legge
24/12/2003
n. 350
art. 3
co. 115
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte