Sentenza 452/2006 (ECLI:IT:COST:2006:452)
Massima numero 30923
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BILE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
13/12/2006; Decisione del
13/12/2006
Deposito del 28/12/2006; Pubblicazione in G. U. 03/01/2007
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati - Eccepita inammissibilità del conflitto per mancata attestazione della conformità all'originale della copia notificata della ordinanza della Corte costituzionale, di ammissibilità del conflitto - Reiezione.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati - Eccepita inammissibilità del conflitto per mancata attestazione della conformità all'originale della copia notificata della ordinanza della Corte costituzionale, di ammissibilità del conflitto - Reiezione.
Testo
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del conflitto, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto la certezza in ordine alla corrispondenza della copia notificata dell'ordinanza di ammissibilità all'originale può essere conseguita attraverso il confronto con il testo della decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, mentre nessuna rilevanza può riconoscersi alla attestazione di conformità effettuata dalla cancelleria del tribunale, non disponendo tale ufficio dell'originale dell'ordinanza.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma,della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del conflitto, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto la certezza in ordine alla corrispondenza della copia notificata dell'ordinanza di ammissibilità all'originale può essere conseguita attraverso il confronto con il testo della decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, mentre nessuna rilevanza può riconoscersi alla attestazione di conformità effettuata dalla cancelleria del tribunale, non disponendo tale ufficio dell'originale dell'ordinanza.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
11/01/2000
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte