Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati - Eccepita inammissibilità del conflitto per incertezza circa la natura dell'atto introduttivo - Sussistenza dei requisiti di sostanza per un valido ricorso - Reiezione.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Venezia nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione dell'11 gennaio 2000 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da un proprio componente, per le quali è pendente un procedimento penale per reato di vilipendio alla bandiera, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per incertezza sulla natura dell'atto introduttivo, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati, in quanto, a prescindere dalla forma dell'atto introduttivo e dal nomen iuris utilizzato, è sufficiente che il medesimo possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso.
- In relazione alla irrilevanza della forma dell'atto introduttivo, purché possieda i requisiti di sostanza necessari per un valido ricorso, v. citate sentenze n. 314/2006, n. 193/2005 e n. 298/2004.